Circolo velico bresciano

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Era una notte buia e tempestosa …quando, il 17 gennaio 1990, venne alla luce il nostro Circolo ad opera di alcuni appassionati velisti:
Roberto Bertanza, Alberto Bonometti, Bruno Cioli, Giuseppe D’Argenio, Maurizio Ghisi, Peppino Sanguinetti, Bruno Tognali, Beniamino Veneziani, Giacomo Zoni …
Sotto la presidenza di Bruno Tognali venne approvato lo STATUTO ed installato il primo Comitato Direttivo Provvisorio.

IL DIRETTIVO 2022-2024.

Sergio Passini

Presidente

Michele Belleri

Vice Presidente e Responsabile flotta

Elisabetta Udeschini

Tesoriere

Teresa Cirillo

Consigliere e Responsabile eventi

Lo Statuto

TITOLO I – Denominazione – sede

Articolo 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è già costituita un’associazione non riconosciuta, che assume la denominazione “CIRCOLO VELICO BRESCIANO CONTROVENTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA”, in breve “Circolo Velico Bresciano Controvento a.s.d.”. , con sede in 25124 BRESCIA, Via Berardo Maggi nr. 9, Codice Fiscale 98038240176, e può istituire uffici in altre località e può svolgere la propria attività laddove venga richiesto. Il cambio di indirizzo della sede legale, nello stesso Comune, non comporta modifiche allo Statuto. Il sodalizio, conseguito il previsto riconoscimento ai fini sportivi e l’iscrizione al previsto registro delle associazioni sportive dilettantistiche tenuto dal CONI, si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell’ordinamento sportivo (art. 90 della Legge 289/2002), alla legislazione fiscale (art. 148, ottavo comma, del T.U.I.R. delle imposte sui redditi, nonché art. 4 DPR 633/72 inerente il regime IVA) con particolare riferimento alle disposizioni del CONI e del CIP nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di Promozione Sportiva cui l’associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo. L’Associazione si impegna, pertanto, ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti delle Federazioni dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero  prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all’attività sportiva. L’Associazione s’impegna a garantire il diritto di voto dei propri tesserati atleti e tecnici nelle assemblee federali.

TITOLO II – Scopo- Oggetto

Articolo 2

L’associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà, e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l’esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. L’Associazione è altresì caratterizzata dalla democraticità, delle pari opportunità della struttura, dall’elettività e gratuità delle cariche sociali associative e dalle prestazioni fornite dagli associati e dall’obbligatorietà del bilancio.

Articolo 3

L’associazione si propone di:

  1. promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche riconosciute dal CONI quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, le discipline BARCHE A CHIGLIA, DERIVE;
  2. organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
  3. promuovere attività didattiche per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nelle attività sportive;
  4. studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l’organizzazione e la pratica dello sport;
  5. gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere e favorire la massima valorizzazione di tali impianti da parte di tutte le realtà sportive, in particolare quelle aderenti al medesimo Ente affiliante in un’ottica di collaborazione endoassociativa;
  6. organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
  7. indire corsi di avviamento agli sport, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
  8. organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci.

Per la realizzazione dei fini istituzionali l’associazione potrà collaborare con gli Enti e le Federazioni cui si affilia, con altre organizzazioni operanti in settori affini e con le Pubbliche Amministrazioni. Potrà inoltre realizzare ogni operazione di carattere mobiliare, immobiliare e finanziario (e per queste ultime con espressa esclusione di qualsiasi attività svolta nei confronti del pubblico) ritenuta utile, necessaria e pertinente, e in particolare quelle relative alla gestione diretta e indiretta, alla costruzione, ampliamento, l’allestimento di impianti sportivi, ivi compresa l’acquisizione delle relative aree, nonché l’acquisto di immobili da destinare alle attività sportive.

TITOLO III – Soci

Articolo 4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell’Associazione le persone fisiche che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

Articolo 5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell’Associazione. Gli Enti che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta firmata dal proprio rappresentante legale. La validità della qualità di socio è efficacemente conseguita all’atto di presentazione della domanda di ammissione. L’accettazione della domanda di ammissione avviene a cura del Consiglio Direttivo ovvero dei suoi singoli componenti in quanto delegati disgiuntamente all’ammissione dei soci. Nel caso in cui il Consigliere delegato ritenga non sussistere i requisiti di ammissione dovrà sottoporre la relativa istanza alla valutazione collegiale del Consiglio. Qualora il Consiglio ritenga di non accogliere la domanda di ammissione, la relativa delibera, debitamente motivata, deve essere comunicata all’interessato che potrà richiedere, entro sessanta giorni dalla ricezione della Delibera, che sull’istanza si pronunci l’Assemblea dei soci in occasione della successiva convocazione.

All’atto dell’accettazione della richiesta da parte dell’Associazione, il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio.

Articolo 6

La vita associativa si caratterizza per una disciplina uniforme del rapporto associativo  e delle modalità associative volte a garantirne l’effettività del rapporto medesimo, che devono essere uniformi per tutti gli associati.

Alla qualifica di socio conseguono i seguenti diritti e doveri, ispirati a principi di democrazia ed uguaglianza di tutti gli Associati:

  • diritto di partecipare a tutte le attività promosse dall’Associazione, nel rispetto dei regolamenti interni del sodalizio;
  • diritto di collaborare alla realizzazione delle finalità associative sia in termini di progettazione che di fattiva realizzazione;
  • diritto di essere convocato alle Assemblee dove esercitare, quando maggiorenne, il diritto di voto, anche in ordine all’approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
  • diritto di godere dell’elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi, quando maggiorenne;
  • dovere di osservare lo Statuto, gli eventuali Regolamenti approvati dall’Assemblea dei soci e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
  • dovere di concorrere alle spese generali dell’associazione e di corrispondere quanto deliberato per la partecipazione a specifiche iniziative.

Articolo 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei  programmi di attività: tale quota potrà essere aggiornata annualmente con delibera del Consiglio Direttivo.

Le quote o i contributi associativi non sono ripetibili, trasmissibili e rivalutabili.

TITOLO IV – Recesso – Esclusione

Articolo 8

Il rapporto associativo si intende a tempo indeterminato, essendo vietata la temporaneità della partecipazione alla vita associativa, ma ciò non esclude il verificarsi di cause di recesso, radiazione ed esclusione per morosità dall’associazione.

Articolo 9

Il socio recede dall’associazione presentando le proprie dimissioni per iscritto al Consiglio Direttivo.

L’esclusione per morosità può essere deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio che, decorsi almeno tre mesi dall’inizio dell’esercizio sociale non abbia provveduto al versamento del contributo annuale associativo previo sollecito anche collettivo al versamento. La radiazione viene deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

  1. che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell’Associazione;
  2. che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell’Associazione;
  3. che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all’Associazione.

Le deliberazioni prese in materia di radiazione devono essere comunicate ai soci destinatari mediante lettera semplice, anche inviata per posta elettronica, e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo, dalla ricezione della comunicazione, per chiedere la convocazione dell’Assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento. La radiazione diventa operativa con l’annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi almeno 20 giorni dall’invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell’Assemblea che abbia ratificato il provvedimento di radiazione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V – Risorse economiche – Fondo Comune

Articolo 10

L’associazione trae le risorse per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

  1. quote e contributi degli associati;
  2. quote e contributi per la partecipazione ad attività corsistiche e a manifestazioni sportive;
  3. eredità, donazioni e legati;
  4. contributi dello Stato, delle Regioni, di Enti locali, di Enti o di Istituzioni pubbliche,  anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell’ambito dei fini statutari;
  5. contributi dell’Unione Europea e di organismi internazionali;
  6. entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
  7. entrate derivanti dall’attività di somministrazione di alimenti e bevande diretta agli associati e tesserati ed organizzata all’interno della sede sociale ed entrate derivanti da attività di turismo sociale, entrambe intese come attività complementari e strumentali all’attuazione degli scopi istituzionali;
  8. proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
  9. erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
  10. entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
  11. altre entrate, anche di natura commerciale, compatibili con le finalità sociali dell’associazione.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall’Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell’associazione né all’atto del suo scioglimento.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l’eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste o accantonato a riserva.

Esercizio Sociale

Articolo 11

L’esercizio sociale va dal 01 gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto per cassa o il bilancio, a seconda dei volumi di attività, da presentare all’Assemblea degli associati. Il documento deve essere approvato dall’Assemblea degli associati entro centoventi giorni dalla chiusura dell’esercizio.

TITOLO VI – Organi dell’Associazione

Articolo 12

Sono organi dell’Associazione:

  1. l’Assemblea degli associati;
  2. il Consiglio Direttivo;
  3. il Presidente;
  4. il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto).

ASSEMBLEE

Articolo 13

L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione. Quando è regolarmente convocata e costituita rappresenta l’universalità degli Associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli Associati, anche se non intervenuti o dissenzienti. Le assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da esporre nel locale della sede sociale e ove si svolgano le attività almeno dieci giorni prima della adunanza, contenente l’ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l’orario della prima e della seconda convocazione.

L’avviso della convocazione deve essere altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul giornale associativo, l’invio di lettera raccomandata, fax, e- mail o telegramma, in ogni caso almeno dieci giorni prima dell’adunanza.

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto di partecipare tutti i soci in regola con il pagamento della quota associativa e non soggetti a provvedimenti disciplinari in corso, secondo il principio del voto singolo.

È ammesso l’intervento all’Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che il socio faccia richiesta almeno sette giorni prima perché il Consiglio possa verificare la fattibilità tecnica e a condizione che la procedura garantisca l’identificazione del socio che partecipa e vota.

L’Assemblea è presieduta dal Presidente dell’Associazione ed in sua assenza dal Vicepresidente o dalla persona designata dall’Assemblea stessa. La nomina del segretario è fatta dal Presidente dell’Assemblea.

Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno dieci giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea, dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione.

Per potersi candidare occorre essere in possesso dei seguenti requisiti:

  • essere Soci effettivi dell’Associazione e, quindi, essere in possesso dei requisiti indicati negli artt. 4 e 5 del presente Statuto;
  • non aver riportato nell’ultimo quinquennio, salvo riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive complessivamente superiori ad un anno, da parte di Federazioni nazionali, del CONI o di organismi sportivi internazionali riconosciuti;
  • non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina.

Il venir meno nel corso del mandato anche di uno solo dei requisiti di cui sopra, comporta

l’immediata decadenza della carica.

Articolo 14

L’Assemblea ordinaria:

  1. approva il rendiconto per cassa o il bilancio e la relazione sulle attività svolte;
  2. procede alla elezione dei membri del Presidente e del Consiglio Direttivo dell’Associazione ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
  3. delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell’Associazione riservati alla sua competenza dal presente Statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo, secondo il principio di sovranità dell’Assemblea;
  4. approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all’anno entro centoventi giorni successivi alla chiusura dell’esercizio sociale. L’Assemblea si riunisce, inoltre, quante volte il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o ne sia fatta richiesta per iscritto, con indicazione delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti (se eletto) o da almeno un decimo degli associati. In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro trenta giorni dalla data della richiesta.

In prima convocazione l’Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto. In seconda convocazione, da indirsi in giorno diverso dalla prima, l’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutto l’oggetto all’ordine del giorno.

Articolo 15

L’Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell’Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere in prima convocazione sono valide, per le modifiche statutarie alla presenza dei tre quarti (3/4) dei soci e con il voto della maggioranza dei presenti, per la delibera di scioglimento dell’Associazione con il voto favorevole di almeno tre quarti (3/4) degli associati.

Le assemblee straordinarie sono valide, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati e le delibere sono assunte, in entrambi i casi, con il voto favorevole dei 4/5 dei soci presenti. Delle delibere Assembleari dovrà essere steso il relativo verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 16

Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di tre ad un massimo di nove membri scelti fra  gli associati maggiorenni in relazione ai quali non sussistano cause di incompatibilità previste dall’ordinamento statale e/o da quello sportivo nell’assunzione dell’incarico. Alle cariche sociali possono essere eletti soltanto i soci in regola con il pagamento delle quote associative, a condizione che:

  • siano maggiorenni;
  • non ricoprano cariche sociali in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della stessa disciplina dello stesso EPS o Federazione;
  • non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi;
  • non siano stati assoggettati da parte del Coni o di una qualsiasi delle Federazioni sportive nazionali ad esso aderenti o di un Ente di Promozione Sociale, cui dovesse aderire o affiliarsi l’Associazione, a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno.

I componenti del Consiglio restano in carica due anni e sono rieleggibili.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire, anche attraverso la posta elettronica, non meno di otto giorni prima della adunanza. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei componenti, ovvero, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti e comunque con la presenza del Presidente o del Vice Presidente; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell’Associazione. Spetta, pertanto, fra l’altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

  • nominare il Vice Presidente, il Tesoriere, il Segretario;
  • curare, congiuntamente o disgiuntamente, l’esecuzione delle deliberazioni assembleari;
  • redigere il rendiconto economico e finanziario;
  • predisporre i Regolamenti interni da sottoporre all’Assemblea dei soci;
  • stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all’attività sociale;
  • deliberare, congiuntamente o disgiuntamente, circa l’ammissione degli associati;
  • deliberare circa l’esclusione degli associati;
  • nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui  si articola la vita dell’Associazione;
  • tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell’Associazione;
  • affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

Articolo 17

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più dei membri il Consiglio decadano dall’incarico, il Consiglio Direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti o per cooptazione, che rimangono in carica fino allo scadere dell’intero Consiglio.  Ove ciò non sia possibile ed il numero dei componenti sia inferiore alla composizione minima prevista da statuto, l’Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Articolo 18

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

(qualora eletto)

L’Assemblea dei soci elegge l’Organo di controllo, oltre che nei casi previsti dalla Legge, qualora lo ritenga opportuno in ragione della complessità delle attività organizzate o in ragione della rilevanza di contributi pubblici da gestire.

L’Assemblea può eleggere l’organo come monocratico o come collegiale ed i relativi incarichi vengono conferiti a persone che abbiano maturato competenze con specifico riferimento alle problematiche gestionali degli Enti del Terzo settore, non necessariamente iscritte nell’albo dei revisori se non nei casi in cui l’organo sia contemplato come obbligatorio ex lege.

L’organo resta in carica in ogni caso fino all’approvazione del bilancio consuntivo o rendiconto riguardante l’ultimo esercizio. L’incarico può essere rinnovato.

L’organo di controllo:

  1. partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo al fine di vigilare – anche in via preventiva e contestuale – sull’attività e sulle decisioni adottate affinché sia garantito il rispetto della Legge e dello statuto;
  2. verifica la correttezza della gestione anche con riferimento alla tenuta dei libri sociali, alla rendicontazione dei progetti, alla scelta dei contratti di collaborazione, all’espletamento degli adempimenti amministrativi, contabili e fiscali previsti;
  3. verifica la coerenza delle attività programmate rispetto ai fini istituzionali del sodalizio;
  4. verifica se il bilancio consuntivo o il rendiconto corrisponde alle risultanze delle scritture contabili;
  5. verifica che gli eventuali avanzi di gestione siano reinvestiti nelle attività istituzionali;
  6. previene situazioni che possano inficiare la continuità operativa e la credibilità dell’ente con particolare attenzione alla adeguatezza ed alla salvaguardia del patrimonio;
  7. verifica le procedure per il reperimento e per l’erogazione delle risorse orientate al raggiungimento del fine istituzionale dell’ente;
  8. individua aree di rischio da monitorare e se necessario indica al Consiglio Direttivo possibili azioni di miglioramento;
  9. vigila sul rispetto della normativa fiscale di riferimento, partendo dalla soggettività ai fini fiscali dell’ente per arrivare alla verifica delle modalità commerciali o non commerciali con cui vengono svolte le attività di interesse generale;
  10. collabora alla definizione degli strumenti utili alla descrizione e/o misurazione dell’impatto sociale dell’attività associativa.

PRESIDENTE

Articolo 19

Il Presidente ha la rappresentanza legale e la firma dell’Associazione. Al Presidente sono attribuiti in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione. In caso di assenza, o d’impedimento, le sue mansioni sono esercitate dal Vicepresidente. In caso di dimissioni, spetta al Vicepresidente convocare entro venti giorni l’Assemblea dei soci per l’elezione del nuovo Presidente.

Articolo 20

Il Consiglio Direttivo cura la tenuta dei seguenti libri sociali:

  1. libro degli associati;
  2. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui riportare anche i verbali redatti per atto pubblico;
  3. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione e degli eventuali altri organi associativi.

I libri sociali sono tenuti anche su supporto informatico, salva diversa indicazione normativa, e sono a disposizione dei soci per la relativa consultazione, in quanto deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all’attività dell’Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali (che dovranno essere affissi nella bacheca dove ha sede l’Associazione per almeno 10 giorni successivi l’assemblea): eventuali limitazioni possono trovare esclusiva giustificazione in esigenze legate alla tutela della riservatezza delle persone coinvolte per la presenza di dati sensibili.

TITOLO VII – Scioglimento

Disposizioni varie e finali

Art. 21 – Tutte le cariche sociali sono conferite e accettate a titolo gratuito ed attribuiscono soltanto il diritto al rimborso delle spese effettivamente sostenute per conto e nell’interesse della Associazione. L’associazione declina ogni responsabilità per qualsiasi incidente occorra ai Soci per propria incuria o negligenza non derivanti da responsabilità dell’Associazione.

Art. 22 – I verbali di ogni seduta degli Organi Direttivi (Assemblea e Consiglio Direttivo), dovranno essere riportati rispettivamente sul libro dei verbali delle Assemblee dei soci e sul libro dei verbali del Consiglio Direttivo.

Art. 23Lo scioglimento dell’Associazione avverrà “ipso jure” per la rinuncia alla qualifica di tutti i soci, senza rispettiva trasmissione della qualifica ad altri. Le rinunce possono avvenire anche in modo separato e distinto.

Art. 24 – In caso di scioglimento dell’Associazione, deliberato ai sensi dell’ art. 15  e art. 23  del presente Statuto, la liquidazione avverrà con le modalità seguenti: in caso di scioglimento dell’Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci per la liquidazione del patrimonio dell’Associazione, che dovrà essere devoluto ad Associazioni con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, acquisito il parere richiesto dall’art.148, comma 8 lett. b) del Testo Unico delle imposte sui redditi (l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge n. 662 del 23 dicembre 1996, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge).

Art. 25 – Per quanto non previsto dagli atti suddetti, saranno applicate le norme del Codice Civile in materia di Associazioni non riconosciute.

08.12.2018